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Sent.C. Cass. 02/02/1999, n. 851

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1. Appalti - Danni a terzi - Responsabilità dell'appaltatore - Anche per danni causati da difetti del progetto o direzione lavori - Limiti.
1. L'appaltatore è obbligato a risarcire il danno derivato ad un terzo dall'esecuzione dell'appalto ancorché dipenda da carenze o vizi imputabili al progetto e o alla direzione dei lavori, salva la prova, se riconoscibili per la perizia e capacità tecnica da lui esigibili, di averli tempestivamente denunciati al committente, il quale è corresponsabile, ai sensi dell'art. 2043 Cod. civ., unitamente ai professionisti incaricati, soltanto se ha omesso di controllare il rispetto delle norme tecniche della disciplina nel compimento dell'opera intellettuale, percepibile facilmente anche da un profano.

1a. Ved. Cass. 28 novembre 1998 n. 12088R e relativa nota 1a.
(Cod. civ. artt. 1294, 1655, 2043, 2055, 2236)

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