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Sent.C. Cass. 11/06/1998, n. 5807

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1. Appalti oo.pp. - Contratto - Asta pubblica o licitazione privata - Aggiudicazione definitiva - Equivalenza al contratto - Condizioni.
1. Il verbale di aggiudicazione definitiva a seguito di incanto pubblico o licitazione privata non necessariamente equivale, ad ogni effetto di legge, al contratto, perché l'art. 16, comma 4, R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 ha natura dispositiva - com'è confermato dall'art. 89, R.D. 23 maggio 1924 n. 827, che prevede l'invio agli interessati, prima dell'aggiudicazione, di uno schema negoziale contenente le condizioni generali e speciali, non escluse quelle relative al quando - e pertanto la pubblica Amministrazione, alla quale spetta valutare discrezionalmente l'interesse pubblico, può rinviare, anche implicitamente, la costituzione del vincolo al momento della stipulazione del contratto, fino al quale non sussiste un diritto soggettivo dell'aggiudicatario all'esecuzione di esso.

1. Delle norme richiamate, l'art. 16, 4° comma del D.P.R. 1923/2440 (Disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) stabilisce che "I processi verbali di aggiudicazione definitiva, in seguito ad incanti pubblici o a private licitazioni, equivalgono per ogni legale effetto al contratto". E l'art. 89 del regolamento relativo alle predette Disposizioni, R.D. 1924 n. 827 tratta del procedimento per le licitazioni (ad anche per l'appalto concorso e per le trattative private) ma non di quello per gli incanti pubblici; secondo il suo 1° comma, lett. b), si procede alla licitazione privata mediante l'invio, alle persone che si presumono idonee per l'oggetto della licitazione, di uno "schema di atto in cui sia descritto l'oggetto dell'appalto e le condizioni generali e speciali, con invito di restituirlo munito della propria firma e colla offerta del prezzo pel quale sarebbero disposte ad eseguire l'appalto o con l'indicazione del miglioramento sul prezzo base, se questo sia stato stabilito dall'amministrazione".
(R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 16, 4° commaR; R.D. 23 maggio 1924 n. 827, art. 89)R

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