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Sent. C. Cass. 02/02/1998, n. 986

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Principio di reciprocità - Applicabilità per costruzioni effettuate sotto una stessa normativa - Sopravvenienza di disciplina più onerosa per il secondo costruttore - obbligo di rispetto in ogni caso.
1. In tema di disciplina delle distanze fra le costruzioni, il principio di c.d. reciprocità presuppone, per la sua possibilità di operare, l'esecuzione di entrambe le costruzioni sotto il vigore di una medesima normativa; in caso, invece, di successione di normative nel tempo, anche se la sopravvenienza della nuova disciplina di uno strumento urbanistico determini una situazione svantaggiosa per il secondo costruttore, questi dovrà sempre rispettare nella sua interezza la norma in vigore, la quale non potrà - per suo conto - invece incidere in alcun modo sulla vantaggiosa posizione già acquisita dal vicino in base alla disciplina antecedente.

1. Conf. Cass. 8 gennaio 1982 n. 67[R=W8GE8267]. 1a. Ved. precedenti Cass. 9 gennaio 1998 n. 141R e nota 1a. a C. Stato V 9 dicembre 1997 n. 1487R.

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