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Sent. C. Cass. pen. 05/12/1997, n. 1029

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Interventi di manutenzione straordinaria - Ex art. 31 L. 1978 n. 457.
1. Ai sensi dell'art. 31 L. 5 agosto 1978 n. 457, costituiscono interventi di straordinaria manutenzione le opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali di edifici e per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso; tale disposizione si riferisce alla sola edilizia abitativa e, pertanto, la regolamentazione giuridica degli interventi di straordinaria manutenzione che essa contiene non è applicabile a manufatti non abitativi. (Fattispecie relativa alla realizzazione di una tettoia, in zona soggetta a vincolo paesistico, con sostegni in ferro piantati per almeno due metri nel terreno, putrelle in ferro e copertura di lamiera su una superficie di mq. 60, destinata al ricovero di automezzi di azienda commerciale, in relazione alla quale la S.C. ha ritenuto necessaria l'autorizzazione regionale).

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