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Sent.C. Stato 30/01/1998, n. 120

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1. Appalti oo.pp. - Gare - Documentazione - Richiesta di completamento o chiarimenti - Legittimità ex art. 21, 3° c., D.L.vo 1991 n. 406.
1. L'amministrazione appaltante può invitare i concorrenti a gara d'appalto, ai sensi dell'art. 21, 3° c., D.L.vo 19 dicembre 1991 n. 406 a completare o a chiarire la documentazione e le dichiarazioni presentate; e questa facoltà costituisce un correttivo alla rigidità delle forme al quale si può ricorrere anche se il bando prescriva a pena di esclusione le forme medesime.

1a. Ved. nota 1a. a precedente C. Stato V 12 dicembre 1997 n. 1185R.
(D.L.vo 19 dicembre 1991 n. 406, art. 21, 3° c.)[R=DLG40691,A=21]

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