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18/04/2018

Il pagamento tardivo dell'oblazione giustifica il rigetto dell'istanza di condono

Il Consiglio di Stato ha chiarito che il tardivo pagamento dell'oblazione correlata ad un'istanza di condono edilizio comporta per ciò solo l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge, consistenti nel rigetto dell'istanza e nella demolizione per il caso di opere realizzate senza titolo, senza che sia possibile un adempimento tardivo.

Nel caso di specie, i ricorrenti avevano costruito senza titolo una sopraelevazione, ovvero un piano aggiuntivo di un preesistente immobile di loro proprietà, comprensivo di due nuove abitazioni. Successivamente, nel procedimento di sanatoria di tale abuso - resa possibile dal condono di cui all'art. 32 del D.L. 30/09/2003, n. 269 - i ricorrenti non avevano versato nei termini le somme dovute a titolo di oblazione.

La Sent. C. Stato 09/03/2018, n. 1514, ha rilevato che il suddetto intervento di sopraelevazione, qualificabile senz'altro come nuova costruzione, necessitava di un titolo abilitativo ed ha ritenuto che Il tardivo versamento delle somme dovute a titolo di oblazione era di per sé solo sufficiente a fondare la legittimità del provvedimento amministrativo di rigetto dell'istanza di condono edilizio ed il conseguente ordine di demolizione.
 

 

Dalla redazione