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17/04/2018

Compensi del Collegio arbitrale nelle controversie attinenti contratti pubblici

Sulla G.U. 16/04/2018, n. 88, è stato pubblicato il D.M. 31/01/2018, che attua le previsioni dell'art. 209 del Codice dei contratti pubblici e definisce i compensi da riconoscere agli arbitri nell'ambito dei procedimenti disciplinati dal Codice stesso.

In particolare, il D.M. 31/01/2018 stabilisce che il compenso spettante al Collegio arbitrale, comprensivo del compenso del segretario nel caso di nomina, non può superare i limiti indicati nella tabella di cui all'allegato A al Decreto stesso.
Tali limiti sono fissati in funzione del valore della controversia deferita in arbitrato.

Si ricorda in proposito che ai sensi dell’art. 209 del D. Leg.vo 50/2016, comma 16:
- il compenso per il Collegio arbitrale, comprensivo dell’eventuale compenso per il segretario non può comunque superare l’importo di 100.000 Euro;
- sono comunque vietati incrementi dei compensi massimi legati alla particolare complessità delle questioni trattate, alle specifiche competenze utilizzate e all’effettivo lavoro svolto.

Il Decreto fornisce inoltre indicazioni per la determinazione del valore della controversia e specifica che il compenso spettante al Collegio arbitrale è ripartito tra i componenti e il segretario, se nominato, del Collegio secondo i seguenti criteri:
a) al presidente del Collegio spetta un compenso pari a quello spettante agli altri due componenti del medesimo Collegio maggiorato di un importo non superiore al 20% del suddetto compenso;
b) al segretario, in caso di nomina da parte del presidente del Collegio, spetta un compenso non superiore al 5% per cento del compenso complessivo.

Il D.M. 31/01/2018 dispone infine che:
- nel caso in cui l’arbitrato sia deciso con pronuncia di rito la misura dei compensi è sempre pari al minimo previsto dallo scaglione, aumentato al massimo di un importo pari al 0,05% della differenza tra il valore della controversia e il minimo dello scaglione di riferimento, in presenza di elementi significativi di pregio;
- in caso di conciliazione è dovuto il compenso minimo indicato nella tabella ridotto della metà.

Dalla redazione