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Sent.C. Cass. 09/06/1987, n. 5031

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1. Appalto - Collaudo di edificio - Comprende la verifica dei calcoli c.a..
1. Con riguardo all'appalto di costruzione di un edificio, nel compito precipuo del collaudatore che è quello di accertare se l'opera è stata eseguita dall'appaltatore a perfetta regola d'arte e in conformità dei patti contrattuali, è incluso anche l'obbligo della verifica dei calcoli relativi alle opere in cemento armato, attesa l'essenzialità che la correttezza di tali calcoli assume per la determinazione della rispondenza delle strutture portanti alla consistenza e destinazione della costruzione progettata e realizzata.


C.c. art. 1665

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