FAST FIND : GP3023

Sent. C. Cass. 13/03/1987, n. 2611

46217 46217
1. Professionisti - Onorario - Debito di valuta - Rivalutazione monetaria - Condizioni.
1. Il compenso dovuto ad un professionista per l'assolvimento di un singolo incarico costituisce un debito di valuta, soggetto al principio nominalistico, la cui rivalutazione monetaria, da stabilirsi con riferimento al diminuito potere d'acquisto della moneta, non può essere automaticamente riconosciuta, dovendo essere adeguatamente dimostrato il pregiudizio patrimoniale risentito a causa del ritardato pagamento del credito, senza che al suo riguardo possa trovare applicazione la disciplina dell'art. 429 C.p.c., attenendo essa alle somme di danaro dovute per crediti di lavoro, come specificamente e tassativamente elencati nell'art. 409 C.p.c., fra i quali non rientra la prestazione d'opera non continuativa o non coordinata.

1. Ved. Cass. 19 gennaio 1985 n. 148, R 7 febbraio 1983 n. 1017[R=W7F831017], 4 agosto 1979 n. 4540.[R=W4AG794540]
C.p.c. artt. 409 e 429

Dalla redazione

  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

La determinazione del canone di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Finanza pubblica
  • Leggi e manovre finanziarie

La Legge di bilancio 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Durata del contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino