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Sent.C. Cass. 14/02/1987, n. 1618

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1. Gravi difetti o rovina - Responsabilità dei venditore, se è anche il costruttore.
1. La responsabilità prevista dall'art. 1669 C.c., per la rovina e i difetti di cose immobili, che è dettata in materia di appalto, si rende applicabile nei confronti del venditore soltanto quando esso abbia provveduto alla costruzione dell'immobile con propria gestione diretta o comunque sotto la propria responsabilità.

1. Nella specie, i gravi difetti erano stati causati da infiltrazioni di acqua dal lastrico solare. In materia, ved. Cass. 6 novembre 1981 n. 5861[R=W6N815861], 18 agosto 1981 n. 4936[R=W18AG814936], 18 gennaio 1979 n. 359[R=W18GE79359]. Sulla natura extracontrattuale dell'azione di responsabilità (che è di ordine pubblico) ex art. 1669 C.c., ved. Cass. 24 febbraio 1986 n. 1114 R e 16 novembre 1985 n. 5623.R
C.c. artt. 1470, 1669

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