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Sent.C. Cass. 13/02/1987, n. 1569

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1. Vizi e difetti - Responsabilità dell'appaltatore - Anche per materiali forniti o scelti dal committente.
1. La responsabilità dell'Appaltatore per difformità e vizi dell'opera (art. 1667 C.c.) non può essere aprioristicamente esclusa sol perché la materia sia stata fornita dal Committente, in quanto l'art. 1663 C.c., fa obbligo all'Appaltatore, quale tecnico dell'arte, di dare pronto avviso al Committente dei difetti della materia da costui fornita se essi si scoprono nel corso dell'opera e possono comprometterne l'esecuzione; tanto meno detta responsabilità può essere esclusa quando sia stato l'Appaltatore, anche indirettamente, a fornire la materia ed il Committente si sia limitato a scegliere, tra i vari tipi di materiale, tutti rientranti nella previsione contrattuale, quello da impiegare nella costruzione dell'opera a lui destinata.

1. Ved. Cass. 28 giugno 1979 n. 3638;[R=W28G793638] conf. Cass. 27 luglio 1965 n. 1771,[R=W27L651771] 26 luglio 1962 n. 2152.[R=W26L622152]
C.c. artt. 1658, 1663, 1667

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