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Sent.C. Cass. 27/07/1988, n. 4777

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1. Consulente tecnico d'ufficio - Compenso liquidato dal giudice - Impugnazione - Termine di 20 giorni, perentorio.
1. Il termine di venti giorni per la proposizione del ricorso al Tribunale contro il decreto del giudice istruttore che liquida il compenso al consulente tecnico d'ufficio, decorrente dalla comunicazione del decreto stesso, è perentorio ancorché la legge non lo dichiari espressamente tale, trattandosi di un termine di impugnazione che assolve anche alla funzione di eliminare ogni situazione di incertezza.

1. Il ricorso va proposto davanti al Tribunale od alla Corte d'appello a cui appartiene il giudice o presso cui esercita le sue funzioni il pubblico ministero ovvero nel cui circondario ha sede il pretore che ha emesso il decreto (L. 8 luglio 1980 n. 319, art. 11, 5° c.). Il procedimento è regolato dall'art. 29 della L. 13 giugno 1942 n. 794, sulla liquidazione degli onorari di avvocati e procuratori in materia civile. Ove non sia stata proposta tempestiva opposizione, non può essere sollevata, in sede di impugnazione della sentenza, alcuna questione circa l'ammontare del compenso liquidato al C.T.U. con il decreto di liquidazione del giudice (Cass. 15 giugno 1979 n. 3371R).
L. 8 luglio 1980, n. 319, art. 11, 5° c.R

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