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Sent. C. Cass. pen. 06/07/1988, n. 7999

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1. Prevenzione infortuni - Responsabilità dell'imprenditore - Corresponsabilità del preposto - Limiti.
1. In tema di misure antinfortunistiche il preposto condivide con il datore di lavoro, ma con sfumature diverse secondo le sue reali mansioni, oneri e responsabilità in materia di sicurezza del lavoro e di protezione del personale impiegato, non soltanto con poteri di sorveglianza, per cui egli non è tenuto a predisporre i mezzi antinfortunistici, essendo questo un obbligo esclusivo del datore di lavoro, e con obblighi di vigilanza affinché gli ordini vengano regolarmente eseguiti; pertanto, l'omissione di tale vigilanza costituisce colpa se sia derivato un sinistro dal mancato uso di tali cautele.

1. Sulla responsabilità del preposto ved. Cass. pen. 10 marzo-8 giugno 1988 n. 47 e Cass. 11 gennaio 1988 n. 74 R; Cass. pen. 17 luglio 1987 n. 882 Cass. 13 giugno 1986 n. 3937 R
(C.C. art. 2087; Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 9 a 11.

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