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Sent. C. Cass. 04/03/1988, n. 2247

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1. Appalti oo.pp. - Direzione dei lavori - Potere di disporre dei diritti della Amministrazione appaltante - Esclusione. 2. Appalti oo.pp. - Riserve - Per scavi in roccia « extra-dura » - Non si tratta di fatti continuativi - Formulazione della riserva ad ogni contabilizzazione - Necessità. 3. Appalti oo.pp. - Ultimazione - Termine - Proroga - Diniego - Giurisdizione A.G.O. - Esclusione. 4. Appalti oo.pp. - Pagamenti - Ritardo - Per colpa dell'Amministrazione - Inapplicabilità dell'art. 35 Cap. gen. - Quantificazione dei danno ex art. 1224, 2°c., C.c..
1. In un appalto di opera pubblica, l'operato della direzione dei lavori (nella specie, aveva concesso all'appaltatore una proroga per la formulazione delle riserve) non può mai valere come rinuncia dell'Amministrazione all'eccezione di decadenza di diritti dell'appaltatore, in quanto proveniente da un organo che non ha affatto il potere di disporre dei diritti dell'Amministrazione appaltante. (M.d.r.). 2. Nei lavori per l'esecuzione di un'opera pubblica la presenza di roccia specialmente dura accertata ad un certo momento, non significa che sempre roccia dura si incontrerà in seguito. Non si tratta perciò di fatti continuativi e la riserva deve essere formulata ad ogni singola contabilizzazione. (M.d.r.). 3. In tema d'appalto d'opera pubblica, e per il caso in cui l'Amministrazione committente abbia negato una proroga del termine di consegna, deve escludersi che l'Appaltatore possa chiedere al giudice ordinario un accertamento dell'illegittimità di tale diniego, poiché si verte in materia di scelte e valutazioni discrezionali dell'Amministrazione medesima, mentre resta ferma la giurisdizione di detto giudice sui diritti ed obblighi discendenti dalla ritardata consegna, anche per quanto riguarda il riscontro della sua imputabilità o meno all'Appaltatore. 4. Negli appalti di opere pubbliche, l'art. 35 del Capitolato generale oo.pp. è applicabile solo per il ritardato pagamento degli acconti nel corso dell'esecuzione dei lavori; quando invece il ritardo si verifica per inadempimenti sostanziali ad obblighi assunti dall'Amministrazione appaltante, il danno va quantificato ai sensi dell'art. 1224, 2° c., C.c. (M.d.r.)

1. Ved. Cass. 22 novembre 1984 n. 6016[R=W22N846016] 3. Ved. Cass. S.U. 17 novembre 1984 n. 5839.[R=W17N845839] 4. Conf. Cass. 6 aprile 1982 n. 2102.[R=W6A822102]
D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, art. 31, 2°c.[R=DPR106362,A=31] C.c. art. 1224, 21 c.; D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063[R=DPR106362]

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