FAST FIND : NR39064

D. Dirig.R. Lombardia 26/03/2018, n. 4201

Modalità e criteri per la valutazione della non occasionalità dell'attività svolta in materia di acustica applicata ai fini della verifica del requisito di cui all'articolo 22, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42.
Scarica il pdf completo
4604315 4985840
Testo del provvedimento


IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA ARIA, CLIMA E PAESAGGIO


Richiamato il decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42 ed in particolare quanto stabilito dall'articolo 22, comma 2, lettera a) che prevede lo svolgimento di attività professionale in materia acustica applicata "in modo non occasionale" per almeno quattro anni;

Ritenuto pertanto necessario individuare criteri oggettivi e quantitativi per una univoca identificazione della non occasionalità dell'attività professionale in materia di acustica applicata;

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
4604315 4985841
Allegato - Modalità per la valutazione della non occasionalità dell'attività svolta nel campo dell'acustica applicata ai fini della valutazione del possesso del requisito di cui all'articolo 22, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 42/2017


A) Criteri per la definizione della non occasionalità

A.1 II periodo di riferimento per la valutazione della non occasionalità dell'attività deve essere di almeno 4 anni decorrenti dalla data della prima attività utile dichiarata nel caso in cui questa sia stata svolta prima della data di entrata in vigore del D.Lgs. 42/2017 (cioè 19 aprile 2017) oppure dalla data della comunicazione di cui all'articolo 22, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 42/2017. La data di presentazione della domanda, conseguentemente, non può essere anteriore al termine di almeno 4 anni decorrenti dalle date come sopra specificate.

A.2 La durata del periodo di riferimento (T) è determinata dall'intervallo tra il termine iniziale, cioè la data della prima attività utile dichiarata oppure data della comunicazione di cui all'articolo 22, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 42/2017, ed il termine finale cioè la data di presentazione della istanza. Detta durata, fermo restando quanto stabilito al punto 2.3, è computata in anni interi ottenuti arrotondando all'anno più prossimo per eccesso o difetto. L'arrotondamento a quattro anni è possibile solo per difetto (in quanto sono validi solo i periodi di riferimento maggiori o uguali a quattro anni).

A.3 Si considera non occasionale l'attività complessivamente svolta nel periodo di riferimento di durata T se è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

a) il punteggio annuale di ciascuno degli anni del periodo di riferimento è maggiore o uguale a 20

b) il punteggio annuale dei tre quarti degli anni del periodo di riferimento (intero dato da 3*T/4 eventualmente arrotondato per difetto) è maggiore o uguale a 20 essendo al contempo il punteggio annuale dei restanti anni maggiore o uguale a 10

c) il punteggio annuale dei tre quarti degli anni del periodo di riferimento (intero dato da 3*T/4 eventualmente arrotondato per difetto) è maggiore o uguale a 20 essendo al contempo il punteggio annuale dei restanti anni maggiore di zero e la somma dei punteggi annuali di ciascuno degli anni del periodo di riferimento maggiore o uguale a 20*T

d) il punteggio annuale della metà degli anni del periodo di riferimento (intero dato da T/2 eventualmente arrotondato per difetto) è maggiore o uguale a 20 essendo al contempo il punteggio annuale di ciascuno dei restanti anni maggiore di zero e la somma dei punteggi annuali di ciascuno degli anni del periodo di riferimento maggiore o uguale a 20*T

e) il punteggio annuale della metà degli anni del periodo di riferimento (intero dato da T/2 eventualmente arrotondato per difetto) è maggiore o uguale a 20 essendo al contempo il punteggio annuale di ciascuno dei restanti anni maggiore o uguale 15

A.4 Ai fini della attribuzione a ciascuno degli anni di riferimento del punteggio ad esso relativo si sommano i punteggi delle attività che competono all'anno come definiti dalla tabella delle categorie di attività riportata di seguito. L'attività compete all'anno se svolta nella sua interezza all'interno dell'anno ed in tal caso l'intero punteggio sarà attribuito all'anno in cui è stata svolta. Se un'attività ricade in più di un anno il punteggio verrà suddiviso tra gli anni in proporzione al numero di mesi di svolgimento dell'attività che ricadono in ciascuno.

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.

Dalla redazione

  • Esercizio, ordinamento e deontologia
  • Ambiente, paesaggio e beni culturali
  • Professioni
  • Inquinamento acustico

Tecnico competente in acustica ambientale: disciplina, requisiti, elenco

A cura di:
  • Studio Groenlandia
  • Energia e risparmio energetico
  • Efficienza e risparmio energetico
  • Esercizio, ordinamento e deontologia
  • Professioni
  • Certificazione energetica

Certificazione energetica degli edifici (APE - Attestato di Prestazione Energetica)

A cura di:
  • Dino de Paolis
  • Professioni
  • Prevenzione Incendi
  • Certificazioni e procedure
  • Esercizio, ordinamento e deontologia

Competenze, requisiti e formazione dei professionisti antincendio

A cura di:
  • Alfonso Mancini
  • Inquinamento acustico
  • Ambiente, paesaggio e beni culturali

Acustica ambientale: classificazione del territorio, piani d’azione, valori limite, sanzioni

QUADRO NORMATIVO E INTERVENTI GENERALI (Quadro normativo in tema di acustica ambientale e coordinamento tra le norme; Interventi per migliorare il clima acustico) - ZONIZZAZIONE E MAPPATURA ACUSTICA DEL TERRITORIO (Zonizzazione acustica comunale; Mappatura acustica; Contenuti minimi delle mappe acustiche strategiche e dell’infrastruttura; Forma di rappresentazione dei dati da presentare al pubblico; Riesame; Controllo; Sanzioni) - PIANI DI RISANAMENTO E PIANI D’AZIONE (Contenimento delle emissioni per lo svolgimento di servizi pubblici ; Piano regionale triennale per la bonifica; Piani di risanamento acustico; Piano d’azione contro l’inquinamento acustico; Relazione periodica sullo stato acustico) - VALORI LIMITE DI EMISSIONE SONORA (Definizione; Sorgenti fisse (rumore prodotto da impianti ed infrastrutture); Sorgenti mobili (veicoli); Macchine e attrezzature destinate a funzionare all’aperto) - VALORI LIMITE DI IMMISSIONE SONORA (Definizione; Valori limite assoluti di immissione; Valori limite differenziali di immissione; Valori di attenzione; Valori di qualità; Valori limite nei Comuni privi di zonizzazione acustica; Divieto di contatto tra aree acusticamente disomogenee ; Controlli e richieste di autorizzazione in deroga) - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO (Generalità sui limiti di immissione ed emissione per fasce di pertinenza acustica; Valori limite di emissione ed immissione sonora per le infrastrutture stradali; Limiti inderogabili; Oneri per gli interventi di risanamento acustico ; Monitoraggio e sanzioni; Rumore prodotto dal traffico ferroviario; Rumore prodotto dal traffico aeroportuale) - RUMORE PRODOTTO IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI MOTORISTICHE - SANZIONI - RUMORE SOTTOMARINO - ZONE SILENZIOSE DI UN AGGLOMERATO E IN APERTA CAMPAGNA - TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE.
A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Studio Groenlandia
  • Edilizia e immobili
  • Ambiente, paesaggio e beni culturali
  • Inquinamento acustico

Requisiti acustici passivi degli edifici