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Sent.C. Cass. 06/03/1989, n. 1212

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1. Geometri - Limiti di competenza - Artt. 2 L. 1971 n. 1086 e 57 L. 1949 n. 144 - Riferimento a costruzioni di modesta entità - Contrasto con artt. 3 e 25 Cost. - Insussistenza.
1. Con riguardo ai limiti delle competenze professionali dei geometri in tema di progettazione e realizzazione di costruzioni civili, le disposizioni degli artt. 2 L. 5 novembre 1971 n. 1086 e 57 L. 2 marzo 1949 n. 144, nella parte in cui, tramite rinvio alla norma regolamentare di cui all'art. 16 R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, fanno riferimento alla modesta entità delle costruzioni medesime, manifestamente non si pongono in contrasto con gli artt. 3 e 25 Cost., perché esprimono la scelta discrezionale del Legislatore ordinario per un criterio non generico ed obiettivamente idoneo a differenziare le attribuzioni dei geometri rispetto a quelle degli ingegneri, e perché inoltre tale differenziazione, rilevante ai fini civilistici della validità dei contratti di prestazione d'opera professionale, non incide su eventuali responsabilità penali per fatti di abusivo esercizio della professione.

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