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22/03/2018

NTC 2018, indicazioni su autorizzazione e qualificazione materiali

Con la Circolare 21/03/2018, n. 3187, il Servizio tecnico centrale (STC) del Consiglio superiore dei lavori pubblici fornisce indicazioni agli operatori economici destinatari dei provvedimenti di autorizzazione e/o di qualificazione da parte del STC (laboratori di prove sui materiali, organismi di certificazione, ecc.) prime indicazioni operative per l’applicazione del D.M. 17/01/2018 ed in merito all’impatto dell’emanazione del decreto medesimo sulle istruttorie e sulle attività in corso.

Viene preliminarmente chiarito che nelle more dell’emanazione della nuova Circolare applicativa delle NTC potranno continuare a seguirsi le indicazioni riportate nella precedente Circolare 617/2009, salvo quanto specificato dal nuovo documento in oggetto. Altresì, in genere, gli operatori economici non devono richiedere la riemissione di atti autorizzativi e/o di qualificazione ai sensi del nuovo D.M. 17/01/2018, salvo quanto specificamente indicato.
Di seguito si riporta una sintesi essenziale, rinviando alla lettura del documento per maggiori dettagli.

Laboratori per la certificazione di prove sui materiali da costruzione, di prove geotecniche sui terreni, sulle rocce ed in situ (art. 59 del D.P.R. 380/2001; Circolare 7617/2010; Circolare 7618/2010):
- permangono valide le autorizzazioni già rilasciate, ferma restando la necessità di adeguare procedure e attività al D.M. 17/01/2018;
- dato che i paragrafi 8.5.3 ed 11.2.2 del D.M. 17/01/2018 attribuiscono ai laboratori di cui all’art. 59 del D.P.R. 380/2001 la competenza ad effettuare il prelievo dei campioni sulle strutture esistenti nonché i carotaggi per il controllo della resistenza del calcestruzzo in opera, si chiarisce in primo luogo che sono al momento autorizzati a tali attività gli stessi laboratori di prova sui materiali autorizzati ai sensi della Circolare 7617/2010. Altresì si chiarisce che le disposizioni si riferiscono unicamente alle prove distruttive, e non invece alle prove non distruttive da effettuarsi sulle strutture esistenti ai sensi del capitolo 8 del D.M. 17/01/2018 o in fase di accettazione da parte del Direttore dei lavori nei casi di cui al paragrafo 11.2.6 dello stesso D.M. 17/01/2018;
- dato che il paragrafo 11.2.5.3 del D.M. 17/01/2018 stabilisce che le prove a compressione vanno eseguite entro 45 giorni dalla data del prelievo, e che in caso di mancato rispetto di tali termini le prove vanno integrate da quelle riferite al controllo della resistenza del calcestruzzo in opera, si chiarisce in che modo debbano operare i laboratori per evidenziare il rispetto di tali disposizioni, nonché di quelle di cui al paragrafo 11.2.4 del D:M. 17/01/2018, ove si richiamano le stesse procedure nei casi in cui la differenza tra le resistenze a compressione dei due provini di un prelievo sia superiore al 20% del valore inferiore;
- i laboratori devono conservare i campioni per almeno 30 giorni successivi all’emissione dei certificati di prova;
- si richiama il rispetto anche delle indicazioni di cui alla Circolare 19/06/2014, n. 4179.

Organismi di certificazione della produzione del calcestruzzo confezionato con processo industrializzato:
- si rinvia al rispetto delle istruzioni operative, tuttora valide, contenute nel Decreto 08/07/2015, n. 213, evidenziando i limitati casi in cui i certificati già emessi devono essere aggiornati in base al D.M. 17/01/2018.

Produzione di acciaio per c.a. normale e precompresso e per strutture metalliche:
- si evidenzia come l’invio della documentazione ai fini del mantenimento della qualificazione sia ora previsto con frequenza annuale dal paragrafo 11.3.1.3 del D.M. 17/01/2018;
- riguardo agli acciai per calcestruzzo armato normale, permangono validi gli attestati di qualificazione già rilasciati, che verranno riemessi ai sensi del D.M. 17/01/2018 al primo rinnovo. Sono altresì indicati i limitati casi in cui i fabbricanti hanno l’obbligo di adeguare le proprie attività e procedure al D.M. 17/01/2018;
- riguardo agli acciai per calcestruzzo armato precompresso, date le molte modifiche introdotte, viene attivata una procedura di adeguamento della qualificazione, con scadenza entro 3 mesi dall’entrata in vigore del decreto (e quindi al 22/06/2018) dell’invio all’STC di una richiesta di aggiornamento (si rinvia al documento per dettagli);
- riguardo agli acciai per strutture metalliche e composte, permangono validi gli attestati rilasciati.

Rilascio di “Valutazione tecnica europea”:
- nessun impatto consegue all’entrata in vigore del D.M. 17/01/2018 su queste attività.

Rilascio del certificato di “Valutazione tecnica nazionale”:
- si chiarisce che il “Certificato di valutazione tecnica” previsto dal paragrafo 11.1.c del D.M. 17/01/2018, equivale al “Certificato di idoneità tecnica” (CIT) previsto dalle vecchie norme, pertanto nessun adempimento è dovuto dal fabbricante né per i certificati già emessi né per quelli in corso di emissione.

Qualificazione di elementi prefabbricati in serie dichiarata e in serie controllata:
- permangono validi i provvedimenti autorizzativi già rilasciati.

Qualificazione di elementi strutturali e sistemi costruttivi in legno:
- permangono validi i provvedimenti autorizzativi già rilasciati.

Centri di trasformazione dell’acciaio:
- permangono validi i provvedimenti autorizzativi già rilasciati.

Autorizzazione all’impiego di travi tralicciate in acciaio conglobate nel calcestruzzo:
- permangono validi i provvedimenti e le comunicazioni già rilasciati sulla base delle pertinenti Linee guida 07/06/2011, ferma restando la possibilità da parte del STC di verificare il necessario allineamento delle produzioni allo stato dell’arte normativo e tecnico sulla materia.

Dalla redazione