FAST FIND : FL4106

Flash news del
21/03/2018

Pronuncia della Cassazione su eccezione di inadempimento e garanzia per difetti dell'opera

La corte di Cassazione ha riaffermato importanti principi relativi all'eccezione di inadempimento del committente nei confronti dell'appaltatore per difetti dell'opera ed ai limiti economici della relativa garanzia.

Con l'Ord. C. Cass. civ. 09/03/2018, n. 5840, la Suprema Corte si è pronunciata in merito alla domanda di pagamento del corrispettivo proposta da una ditta appaltatrice nei confronti della committente ed all'eccezione di inadempimento di quest'ultima per vizi dell'opera appaltata, affermando che la domanda di condanna del committente al pagamento non può essere accolta nel caso in cui quest'ultimo contesti l'adempimento dell'appaltatore e tale contestazione risulti fondata.

Inoltre, la sentenza ha chiarito che nel caso di sussistenza di vizi dell'opera appaltata, i rimedi consistenti nell'eliminazione dei difetti o nella riduzione del prezzo sono alternativi, essendo volti al ripristino dell'equilibrio tra le prestazioni delle parti contraenti: il primo, attraverso l'eliminazione della difformità e dei vizi a spese dell'appaltatore, è diretto a rendere esatto l'adempimento; il secondo, attraverso la riduzione del prezzo, è diretto a ristabilire la proporzione tra il prezzo dovuto dal committente ed il valore o il rendimento dell'opera diminuiti in conseguenza dei vizi e difformità. Il committente non può infatti conseguire un'utilità economica eccedente quella che avrebbe ottenuto se l'inadempimento dell'appaltatore non si fosse verificato.

 

 

Dalla redazione