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Sent. C. Cass. civ. 23/05/1990, n. 4656

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Edilizia e immobili - Appalti - Subappalto - Mancata consegna del cantiere dall'appaltatore al subappaltatore - Responsabilità del primo verso il secondo - Esonero, per mancata acquisizione dell'area da parte del committente - Condizioni.

Le obbligazioni costituite col contratto di subappalto, ancorché dipendenti dal contratto d'appalto, hanno propria autonomia ed individualità, e, in particolare, non si sottraggono alla regola secondo cui l'impossibilità sopravvenuta è ragione di esonero del debitore da responsabilità solo se derivi da causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.); pertanto, la responsabilità risarcitoria del subcommittente nei confronti del subappaltatore, per la mancata consegna dell'area di cantiere, non può essere esclusa per il solo fatto che l'area medesima non sia stata a sua volta acquisita dal Committente, con conseguente sospensione dei lavori nell'ambito del rapporto d'appalto, occorrendo la prova di detta non imputabilità (e quindi dell'uso della dovuta diligenza, da parte del subcommittente, nell'accertare la possibilità di disporre di quel terreno).

Sulla responsabilità per impossibilità sopravvenuta ved. Cass. 22 dicembre 1983 n. 7580.


Articoli 1218, 1362, 1460, 1655 e 1656 c.c.

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