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Sent.C. Cass. 11/04/1990, n. 3080

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1. Appalti oo.pp. - Anticipazione all'appaltatore - Dietro garanzia o cauzione - Riduzione progressiva dei debito del fideiussore - Conseguenze in caso di risoluzione del contratto.
1. Nel caso in cui un'Amministrazione dello Stato od un Ente pubblico concedano all'appaltatore un'anticipazione sul prezzo contrattuale, dietro garanzia o cauzione, secondo le previsioni degli artt. 2 e 3 del decreto del Ministro del tesoro 25 novembre 1972, l'obbligo di restituzione e, correlativamente, nel caso di garanzia mediante polizza fideiussoria, il debito del fideiussore, si riducono progressivamente in proporzione della parte del prezzo che sia nel frattempo maturata con l'esecuzione del contratto; pertanto, anche nel caso di risoluzione dell'appalto, con conseguenziale revoca dell'anticipazione, l'appaltante non può pretendere dal fideiussore il pagamento dell'intera somma, dovendo conteggiare in detrazione quella porzione già convertita in prezzo.

1. Ved. Cass. 25 ottobre 1984 n. 5450.[R=W25O845450]
D.M. 25 novembre 1972, artt. 2 e 3

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