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Sent.C. Cass. 10/03/1990, n. 1954

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1. Prevenzione infortuni - Responsabilità dell'imprenditore - Eventuale responsabilità solidale di altre persone.
1. In tema di infortuni sul lavoro, la disciplina delle condizioni e dei limiti della responsabilità del datore di lavoro, stabilita dagli artt. 10 e 11 T.U. 30 giugno 1965 n. 1124, non incide sul rapporto di solidarietà fra quest'ultimo ed eventuali corresponsabili dell'evento lesivo, essendo, per l'insorgenza del rapporto stesso, sufficiente che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, a nulla rilevando che le azioni od omissioni di ciascuna di esse costituiscano distinti ed autonomi fatti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse.

1. Testo unico D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124. Art. 10 (Esonero della responsabilità civile) (1° c.). L'assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro. (2° c.) Nonostante l'assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato. (3° c.) Si omette, perché dichiarato incostituzionale con la C. Cost. 28 febbraio 1967 n. 22. (4° c.) Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano quando per la punibilità del fatto dal quale l'infortunio è derivato sia necessaria la querela della persona offesa. (5° c.) Si omette, c.s. (6° c.) Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo non ascende a somma maggiore dell'indennità che, per effetto del presente decreto, è liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto. (7° c.) Quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate a norma degli articoli 66 e seguenti. (8° c.) Agli effetti dei precedenti commi sesto e settimo l'indennità d'infortunio è rappresentata dal valore capitale della rendita liquidata, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39. Art. 11 (Azione di regresso) (1° c.) L'Istituto assicuratore deve pagare le indennità anche nei casi previsti dal precedente articolo, salvo il diritto di regresso per le somme pagate a titolo d'indennità e per le spese accessorie contro le persone civilmente responsabili. La persona civilmente responsabile deve, altresì, versare all'Istituto assicuratore una somma corrispondente al valore capitale dell'ulteriore rendita dovuta, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39. (2° c.) La sentenza, che accerta la responsabilità civile a norma del precedente articolo, è sufficiente a costituire l'Istituto assicuratore in credito verso la persona civilmente responsabile per le somme indicate nel comma precedente. (3° c.) L'Istituto può, altresì, esercitare la stessa azione di regresso contro l'infortunio quando l'infortunio sia avvenuto per dolo del medesimo accertato con sentenza penale. Quando sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputato o per amnistia, il dolo deve essere accertato nelle forme stabilite dal Codice di procedura civile.

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