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Sent.C. Stato 10/01/1990, n. 5

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1. Appalti oo.pp. - Sospensione dei lavori - Potere dell'amministrazione - Irrilevanza del suggerimento dell'appaltatore. 2. Appalti oo.pp. - Revisione prezzi - Diniego per intervenuta sospensione dei lavori - Illegittimità.
1. La sospensione dei lavori ha sempre lo scopo di interrompere l'esecuzione dell'appalto per evitare che l'opera venga proseguita non "a regola d'arte" e comunque per garantire il pubblico interesse. Ancorché in concreto suggerita dall'appaltatore, la sospensione dei lavori è in ogni caso esercizio di un potere dell'Amministrazione, con cui il contratto è posto in situazione di quiescenza cioè di temporanea inefficacia per un tempo determinato o comunque fino all'ordine di ripresa dei lavori. 2. E' illegittimo il diniego della revisione dei prezzi contrattuali d'appalto se basato sulla mera constatazione dell'intervenuta sospensione dei lavori.

1. La sospensione dei lavori in un appalto di opera pubblica - sia essa legittima o illegittima - può provocare oneri e danni all'appaltatore, il quale può allora chiederne il rimborso all'Amministrazione proponendo la riserva prescritta dal Regolamento oo.pp. R.D. 25 maggio 1895 n. 350, tempestivamente e cioè nel momento in cui emerge la concreta idoneità del fatto a produrre i detti oneri e danni (Cass. 16 settembre 1986 n. 5624 R. Tale principio non esclude che l'appaltatore - in caso di protrazione illegittima della sospensione dei lavori oltre i limiti stabiliti dall'art. 30 del Capitolato generale oo.pp. D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 - nel periodo antecedente alla ripresa dei lavori, quando cioè noi] sussiste la possibilità di formulare apposita riserva nel verbale di ripresa, può far valere i suoi diritti mediante domanda giudiziale; e la domanda così proposta assume valore ed effetti equipollenti a quelli della riserva, la cui formulazione nel verbale di ripresa lavori disposta successivamente all'instaurazione del giudizio diventa perciò superflua (Cass. 19 dicembre 1985 n. 6492, R Durante il periodo di sospensione, non cessa né s'interrompe l'obbligo della custodia dell'opera da parte dell'appaltatore, che deve anche adottare le cautele necessarie e specifiche alla situazione di attesa onde evitare che nel periodo di fermo derivi dalle cose in sua custodia pericolo o danno ai terzi (Cass. 13 ottobre 1986 n. 5992, R
D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, art. 30[R=DPR106362,A=30] L. 20 marzo 1865 n. 2248 all. F, art. 326;R L. 22 febbraio 1973 n. 37, art. 2[R=L3773,A=2]; L. 3 gennaio 1978 n. 1, art. 14R; L. 10 dicembre 1981 n. 741, art. 3[R=L74181,A=3]

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