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Sent.C. Cass. 07/11/1990, n. 10723

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1. Appalti oo.pp. - Revisione prezzi - Disciplina anteriore alla L. 1978 n. 1 - Pluralità di tabelle di rilevazione dei prezzi successive - Criterio di applicazione.
1. In sede di revisione prezzi degli appalti di opere pubbliche, e con riferimento alla normativa precedente all'entrata in vigore della L. 3 gennaio 1978 n. 1, le tabelle di rilevazione dei prezzi - la cui fonte istitutiva è rappresentata da una circolare del Ministero per i lavori pubblici (28 febbraio 1948 n. 663), non prevedendo il D.L.vo 6 dicembre 1947 n. 1501 alcun sistema di rilevazione dei prezzi e delle relative variazioni - non hanno valore costitutivo, con effetto erga omnes, ma assumono rilevanza nei limiti della veridicità degli elementi acquisiti; pertanto, nel caso di più tabelle succedutesi nel tempo, ai fini della revisione deve farsi riferimento, non già alla tabella applicabile al momento dell'offerta (attualmente dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 33 L. 28 febbraio 1986 n. 41), bensì a quella che riproduca i prezzi relativi al momento in cui l'offerta (ora l'aggiudicazione) è stata effettuata, ancorché la tabella sia stata successivamente compilata e pubblicata.

1. Conf. C. Stato 31 marzo 1989 n. 203R. Ved. sulla consistenza di diritto soggettivo che assume la posizione dell'appaltatore, una volta effettuata dalla P.A. in senso positivo la scelta di concedere la revisione - Cass. S.U. 15 ottobre 1987 n. 7623 R, 28 aprile 1987 n. 4099[R=W28A874099], S.U. 27 giugno 1986 n. 4270,[R=W27G864270] S.U. 5 aprile 1986 n. 2368,R S.U. 1° ottobre 1985 n. 4753 [R=W1O854753], S.U. 23 febbraio 1983 n. 1363[R=W23F831363], 1364,[R=W23F831364] 1365,[R=W23F831365] 1366.[R=W23F831366] Ved. Cass. S. U. 7 luglio 1988 n. 4481 R sull'onere che incombe alla P.A. di dimostrare la «non spettanza» della maggiore somma inizialmente liquidata per revisione dei prezzi. Sull'interpretazione dell'espressione «variazioni dei prezzi correnti intervenute successivamente alla presentazione dell'offerta» contenuta nell'art. 1, 1° c., penultima parte del D.L.C.P.S. 1947 n.. 1501, ved. C. Stato IV 31 marzo 1989 n. 201[R=WCS31M89201], 4 agosto 1988 n. 678[R=WCS4AG88678] e parere Comm. spec. I 26 maggio 1987 n. 1, che si sono pronunciati nello stesso senso della Cass. 1990 n. 10723, a modifica delle precedenti pronuncia del C. Stato Ap. 7 settembre 1984 n. 18[R=WCS7S8418] e parere II 29 agosto 1983 n. 652[R=W29AG83652].
D.L.C.P.S. 6 dicembre 1947 n. 1501, art. 1; L. 3 gennaio 1978 n. 1 art. 12, 2° c.;R L. 10 dicembre 1981 n. 741 art. 8, 2° c.[R=L74181,A=8]; L. 28 febbraio 1986 n. 41 art. 33 n. 3R

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