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Sent.C. Stato 03/05/1991, n. 725

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1. Appalti oo.pp. - Associazione temporanea di imprese - Associazione di tipo orizzontale - Ammissione a gare - Condizioni.
1. Ai fini dell'ammissione di associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale a gare per lavori compresi in più categorie, è sufficiente che ciascuna impresa associata risulti iscritta nella categoria prevalente e che, inoltre, la sommatoria delle iscrizioni di tutte le associate sia non inferiore all'importo dei lavori da appaltare.

1. L'art. 21 della L. 8 agosto 1977 n. 584, come sostituito dall'art. 9 della L. 8 ottobre 1984 n. 687 considerava due tipi di associazioni temporanee d'impresa (associazioni comunque vietate in concomitanza o successivamente all'aggiudicazione della gara; L. 19 marzo 1990 n. 55, art. 19, 3° e 4° c.): le associazioni di tipo orizzontale e quelle di tipo verticale, nettamente differenziate fra loro anche per quanto concerne i requisiti di idoneità delle imprese. 1.1. L'associazione temporanea di tipo orizzontale (art. 21, 1° c. della L. 8 agosto 1977 n. 584) è composta da due o più imprese le quali si impegnano ad eseguire pro quota tutti i lavori oggetto dell'appalto assumendo una responsabilità solidale nei confronti dell'ente appaltante (art. 21, u.c., prima parte). Ciascuna delle imprese deve essere iscritta all'Albo nazionale dei costruttori per la medesima specifica categoria - fra quelle comprese nella relativa Tabella allegata alla L. 10 febbraio 1962 n. 57 (ved. D.M. 25 febbraio 1982 n. 770) - dei lavori oggetto dell'appalto ed in una classifica, fra quelle stabilite dall'art. 5 della L. 1962 n. 57, corrispondente ad almeno un quinto dell'importo dei lavori stessi ed in ogni caso la somma degli importi per i quali le imprese sono iscritte deve essere almeno pari all'importo dei lavori da appaltare. A tal fine, quando i lavori da eseguire appartengano a categorie diverse di iscrizione, l'amministrazione deve indicare la categoria prevalente». In tal caso, ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, della L. 10 dicembre 1981 n. 741, l'ammissibilità alle gare d'appalto è subordinata all'iscrizione di tutte le imprese partecipanti al raggruppamento quanto meno alla detta categoria prevalente (per l'importo richiesto dal bando, quando ciò sia indicato) potendo invece, per le categorie di lavori che non siano considerate prevalenti, l'iscrizione essere posseduta solo da alcune delle imprese riunite (T.A.R. Lazio 7 agosto 1987 n. 1324). Per le associazioni temporanee di tipo orizzontale, i requisiti finanziari e tecnici sempreché frazionabili - di cui agli artt. 17 e 18 L. 8 agosto 1977 n. 584, previsti negli artt. 5,6 e 7 del D.P.C.M. 1991 n. 55 per l'impresa singola, devono essere posseduti in una misura compresa fra il 40% ed il 60% dall'impresa capogruppo e per la rimanente percentuale R (compresa fra il 60% ed il 40%) dalla o dalle imprese mandanti, ciascuna delle quali deve possedere una quota compresa fra il 10% ed il 20% di R (art. 8, 1° c. dei D.P.C.M. 10 gennaio 1991 n. 55). 1.2. Associazione temporanea di tipo verticale. 1.1 L'associazione temporanea di tipo verticale (art. 21, 2° c.) si richiede invece quando, essendovi fra i lavori oggetto dell'appalto «opere scorporabili», queste siano indicate nel bando (o nell'avviso di gara o, quando si ricorre a trattativa privata, nel Capitolato speciale), dove deve anche indicarsi la categoria prevalente ed il suo importo (art. 21, 3° C.). In questa ipotesi l'iscrizione all'Albo per la categoria cui corrispondono tali opere, deve essere posseduta solo dalle Imprese mandanti che se ne assumano l'esecuzione (non è cioè richiesta per queste ultime anche l'iscrizione alla «categoria prevalente»). Dalla su riportata disciplina deve concludersi che per potersi operare mediante un raggruppamento verticale, è necessaria la espressa previsione, nel bando di gara, dell'esistenza di «opere scorporabili», non essendo ammissibile che l'esistenza di tale categoria di opere venga presunta o ricavata dai partecipanti mediante analisi di altri atti (come la Stima dei lavori, redatta dall'Amministrazione), anche se allegati alla lettera d'invito (T.A.R. Lazio 7 agosto 1987 n. 1324). Nel raggruppamento di tipo verticale ciascuna delle imprese è responsabile limitatamente all'esecuzione delle opere di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale dell'impresa capogruppo (art. 21, 5° c.). Non vi è ragione invece di richiedere per ciascuna di esse anche un'iscrizione che ecceda i limiti dei lavori singolarmente assunti in quanto la norma deve interpretarsi nel senso che - fermo restando il principio che l'iscrizione delle imprese mandanti deve coprire l'intero valore dei lavori scorporati che ciascuna di esse intende assumere - l'iscrizione individuale invece è sufficiente che copra il valore delle opere individualmente assunte poiché per effetto dello scorporamento deve escludersi l'astratta possibilità di eseguire ulteriori lavori (T.A.R. Piemonte 2 febbraio 1987 n. 21). Oltre alle opere scorporabili del bando devono essere indicate, come si è detto, anche la categoria prevalente ed il suo importo, ai fini dell'ammissibilità alla gara di imprese che intendano presentarsi singolarmente o riunite in associazione di tipo orizzontale (art. 21, 3° c.). Deve ritenersi che per l'impresa capogruppo e per le eventuali altre imprese che intendano assumere con essa i lavori rientranti nella categoria prevalente operino le stesse regole del raggruppamento orizzontale: iscrizione complessiva per il totale delle opere non scorporate ed iscrizione singola pari ad almeno 1/5 del valore di esse (T.A.R. Piemonte 2 febbraio 1987 n. 21). Nel caso di associazioni temporanee di tipo verticale, i requisiti finanziari e tecnici di cui agli artt. 17 e 18 L. 1977 n. 584 previsti negli artt. 5, 6 e 7 del D.P.C.M. 1991 n. 55 per l'impresa singola devono essere posseduti dall'impresa capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna impresa mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola (art. 8, 2° c.).
D.P.C.M. 10 gennaio 1991 n. 55, art. 8;[R=DPCM10GE91] L. 19 marzo 1990 n. 55, art. 19, 3. e 4° c.R; L. 8 ottobre 1984 n. 687 art. 9[R=L68784,A=9]; L. 8 agosto 1977 n. 584, art. 21 [R=L58477,A=21]

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