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Sent.C. Cass. 27/04/1991, n. 4641

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1. Progetto - Responsabilità del professionista - Accettazione del cliente - Irrilevanza. 2. Progetto sommario ed esecutivo - Conferimento a due diversi professionisti - Ammissibilità.
1. Nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, relativa a progetto di costruzione edilizia, in linea di massima il professionista non può invocare la mancanza o la diminuzione di responsabilità verso il proprio cliente - con riguardo ad asserite difformità della prestazione rispetto a quella pattuita o, comunque, alla sua inadeguatezza - per il solo fatto che quest'ultimo abbia accettato il progetto, senza rilevare tali manchevolezze, in quanto, da un lato, il committente ha diritto di pretendere dal professionista un lavoro eseguito a regola d'arte e conforme ai patti, la cui irrealizzabilità quest'ultimo è tenuto a comunicare all'altro contraente e, dall'altro, non può essere fatto carico al committente stesso dell'onere di rilevare tuttavia, allorché le difformità denunciate ed i vizi segnalati siano facilmente riconoscibili - per cui deve ritenersi che il committente ne sia stato reso pienamente edotto - e nonostante siano state rilevate il cliente abbia accettato il progetto, questi non può in seguito addurli per sottrarsi agli adempimenti derivanti dal contratto e per sostenere che la prestazione d'opera intellettuale si sia rilevata inutile. 2. In tema di costruzioni edilizie, la redazione del progetto di massima e quella del progetto esecutivo costituiscono due attività professionali distinte ed autonome, con la connessa possibilità, da un lato, che siano conferite a due diverse professionisti e l'esigenza, dall'altro, che l'attore - il quale assuma il conferimento di entrambi gli incarichi allo stesso soggetto - ne dia la prova, ove ciò sia contestato.

1. e 2. Ved. Cass. 6 aprile 1983 n. 2404.[R=W6A832404]
C.c. art. 2222 a 2238

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