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Sent.C. Stato 17/12/1991, n. 1369

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1. Appalti oo.pp. - Gara - Imprese che dichiarano di volersi riunire in A.T.I. - Obbligo della P.A. di ammetterle alla gara - Insussistenza. 2. Appalti oo.pp. - Gara - Clausole del bando - Vincolative per la P.A. - Conseguenza ai fini dell'eventuale impugnazione di clausola ritenuta illegittima. 3. Appalti oo.pp. - Gara - Documentazione esibita dalle imprese - Invito della P.A. a regolarizzarla - Facoltà e non obbligo della P.A., ex art. 18, 3° c., L. 1977 n. 585.
1. L'art. 20, 1° e 3° c., L. 8 agosto 1977 n. 584 deve essere interpretato nel senso che, mentre per le imprese già riunite nella forma prescritta dalla stessa norma l'Amministrazione è tenuta ad ammetterle alla gara, nel caso di imprese che dichiarino di volersi riunire la stessa Amministrazione può ammetterle e, quindi, ove lo ritenga opportuno, in una siffatta ipotesi, può anche escluderne l'ammissione. 2. Una volta inserita una determinata clausola in un avviso o bando di gara, l'Amministrazione non può esimersi dal rispettarla, dovendo garantire la par condicio di tutti i concorrenti; pertanto, le eventuali censure alla clausola ritenuta illegittima non possono essere mosse a carico del provvedimento che ne fa applicazione, ma unicamente a carico dell'atto in cui la clausola è contenuta. 3. Ai sensi dell'art. 18, 3° c., L. 8 agosto 1977 n. 584, l'Amministrazione non ha alcun obbligo di invitare i concorrenti ad una gara pubblica a regolarizzare la documentazione esibita, ma ha soltanto la facoltà, nell'ambito dei propri poteri discrezionali, di rivolgere detto invito se ritenuto confacente con l'irregolarità riscontrate e con i tempi del procedimento.

1. La disciplina delle «imprese riunite» o «associazione temporanea di impresa» scaturisce da norme speciali, non suscettibili di interpretazione analogica, e costituisce - nel quadro generale della disciplina degli appalti pubblici - un sistema a sé, di limitate e determinate finalità. (C. Conti, Stato, 30 maggio 1990 n. 32).[R=WCO30MA9032]
L. 8 agosto 1977 n. 584, artt. 18, 3° c. e 20, 1° e 3° c.[R=L58477,A=18] L. 8 agosto 1977 n. 584, art. 18, 3° c.

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