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Sent.C. Cass. 06/12/1991, n. 13170

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1. Geometri - Ricorso - Al consiglio nazionale - Procedimento - La non pubblicità delle sedute non viola il diritto di difesa. 2. Geometri - Provvedimento disciplinare del Consiglio provinciale - Ricorso - Al Consiglio nazionale - Questo può rimuovere o mantenere il provvedimento impugnato ma non imporre una sanzione più grave.
1. In tema di trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale dei geometri secondo le norme regolamentari del D.M. 15 febbraio 1949 - la verifica della cui legittimità, trattandosi di atto non compreso fra le leggi o fra gli atti aventi forza di legge, esula dal sindacato della Corte costituzionale ai sensi dell'art. 134 Cost. - la non pubblicità delle sedute non vanifica o comprime l'effettività del diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost., attesa la non assolutezza del principio della pubblicità dell'udienza e la sua derogabilità per la salvaguardia della riservatezza o per ragioni di ordine pubblico o di buon costume o per le speciali caratteristiche del procedimento e della materia trattata. 2. Il ricorso al Consiglio nazionale dei geometri contro il provvedimento del Consiglio di un Collegio provinciale irrogativo di una sanzione disciplinare, introduce un procedimento giurisdizionale diretto al controllo della legittimità dell'atto (avente carattere amministrativo) impugnato; pertanto, detto Consiglio nazionale, che - nella veste di organo speciale le cui decisioni sono ricorribili per cassazione ai sensi degli art. 15, u.c., R.D. 11 febbraio 1929 n. 274 e 111 Cost. - è investito solo del potere di rimuovere (in tutto od in parte) il provvedimento impugnato, o di tenerlo fermo, non può sostituirsi all'organo amministrativo titolare del potere disciplinare imponendo, ancorché in virtù di una diversa valutazione degli stessi fatti contestati ed accertati, una sanzione più grave.

1. Ved. C. Cost. 16 febbraio 1989 n. 50.[R=WCC16F8950] 2. Conf. Cass. S.U. 12 novembre 1990 n. 10894R; S.U. 18 febbraio 1989 n. 957 R
Cost. artt. 24 e 134; D.M. 15 febbraio 1949 Cost. art. 111; R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, art. 15 u.c.

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