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Sent.C. Stato 12/11/1991, n. 910

45479 45479
1. Appalti oo.pp. - Gare - Requisiti per l'ammissione - Attrezzatura convalidata da certificazione di un laboratorio ufficiale - Laboratori ufficiali e laboratori autorizzati, di cui all'art. 20, 1° e 2° c. L. 1971 n. 1086 - Non sono equiparabili.
1. Ai fini delle prove sui materiali di costruzione, il «laboratorio autorizzato», disciplinato dall'art. 20, 2° c., L. 5 novembre 1971 n. 1086, non è equiparabile ad ogni effetto al «laboratorio ufficiale» di cui al primo comma della medesima norma.

1. Ved. art. 20 della L. 5 novembre 1971 n. 1086 - la quale detta «norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso». La sentenza in esame tratta il caso di un'impresa che non era stata invitata ad una licitazione privata pur avendo presentato nei termini la relativa domanda.
L. 5 novembre 1971 n. 1086, art. 20R

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