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Sent.C. Cass. 18/10/1991, n. 11038

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1. Appalti oo.pp. - Anticipazione all'impresa - Natura - Possibilità dell'impresa di utilizzarla liberamente. 2. Appalti oo.pp. - Anticipazione all'impresa - Fideiussione relativa - Anteriorità rispetto all'obbligazione garantita - Accertamento - Momento rilevante individuazione. 3. Appalti oo.pp. - Anticipazione all'impresa - Revoca per irregolarità nell'esecuzione dell'appalto - Detrazione, dal debito dell'impresa, del credito per lavori eseguiti - Condizioni.
1. In tema di appalto di opere pubbliche, l'anticipazione all'appaltatore di una percentuale del prezzo contrattuale, ai sensi dell'art. 16, 4° c., lett. c) L. 14 maggio 1981 n. 219 e dell'art. 1 D.M. 25 novembre 1972, non ha natura di mutuo, né, in particolare, di mutuo di scopo, bensì di attribuzione anticipata, rispetto all'esecuzione dell'opera, di una parte del compenso spettante all'appaltatore, in deroga al principio della postnumerazione che governa in via generale l'attribuzione del compenso in siffatti contratti; pertanto, in assenza di previsione di vincolo della somma anticipata all'esecuzione dell'appalto, l'appaltatore può utilizzare la somma stessa liberamente. 2. Ai fini della liberazione del fidejussore per obbligazione futura, ai sensi dell'art. 1956 Cod. civ., il momento che rileva, per stabilire l'anteriorità della fideiussione rispetto all'obbligazione garantita, è quello nel quale l'obbligazione è stata assunta, ossia quello della perfezione del negozio che costituisce la fonte del debito principale, e non quello nel quale il creditore abbia adempiuto la propria prestazione subordinante sinallagmaticamente quella del debitore principale, né quello in cui diventa efficace l'obbligazione di adempimento di questo debito precedentemente assunto; pertanto, nell'ipotesi di anticipazione all'appaltatore di un'opera pubblica di una percentuale del prezzo contrattuale, ai sensi dell'art. 16, 4° c., lett. c) L. 14 maggio 1981 n. 219 (od art. 1 D.M. 25 novembre 1972), comportante l'obbligazione (eventuale) di restituzione della somma, nel momento in cui l'amministrazione appaltante delibera di concedere l'anticipazione la fideiussione riguardante il debito eventuale alla restituzione dell'anticipazione, che sia stata prestata dopo la delibera di concessione dell'anticipazione stessa, non è anteriore rispetto al debito garantito. 3. Con riguardo all'anticipazione all'appaltatore di un'opera pubblica di una percentuale del prezzo contrattuale, ai sensi dell'art. 16, 4° c., lett. c) L. 14 maggio 1981 n. 219 (od art. 1 D.M. 25 novembre 1972), e nel caso in cui l'anticipazione venga revocata per irregolarità nell'esecuzione dell'appalto, l'appaltatore non può portare in detrazione del proprio debito per la restituzione dell'anticipazione il credito per i lavori eseguiti, ove non sussistano i presupposti per il sorgere e l'esigibilità del suo diritto agli acconti secondo le norme sulla contabilità delle opere pubbliche.

1. 2. 3. Ved., sull'anticipazione all'Impresa, Cass. 12 maggio 1990 n. 4098R (revoca dell'anticipazione) , Cass. 11 aprile 1990 n. 3080 R(riduzione progressiva del debito del fideiussore)
D.M. 25 novembre 1972, art. 1; L. 14 maggio 1981 n. 219, art. 16, 41 c., lett. c)R Cod. civ. art. 1956; D.M. 25 novembre 1972, art. 1; L. 14 maggio 1981 n. 219, art. 16, 4° c., lett. c

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