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02/03/2018

VIA successiva alla realizzazione del progetto: condizioni di ammissibilità

La Corte di giustizia europea (sent. 28/02/2018, causa C-117/17) ammette la possibilità di procedere a posteriori alla verifica di assoggettabilità e al procedimento di VIA per un progetto già realizzato, specificandone le condizioni.

La Corte UE chiarisce le condizioni di ammissibilità di una VIA “postuma”, ossia effettuata successivamente alla realizzazione di un progetto (nel caso in esame il progetto era diretto al potenziamento di un impianto per la produzione di energia elettrica da biomasse), fornendo interessanti considerazioni sulle conseguenze della mancata effettuazione della verifica preliminare e della valutazione di impatto ambientale e sui possibili rimedi, in conformità a quanto già affermato con la sentenza del 26/07/2017, cause C-196/16 e C-197/16.

Sulla possibilità di avviare un nuovo procedimento per il caso di progetti realizzati senza la previa sottoposizione alla verifica di assoggettabilità e al procedimento di VIA, si veda l’articolo 29, comma 3 del D. Leg.vo 152/2006, come sostituito dal dal D. Leg.vo 16/06/2017, n. 104, che ha recepito la nuova Direttiva 2014/52/UE in materia.

Dalla redazione