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Sent. C. Cass. pen. 28/06/1994, n. 10435

45366 45366
1. Edilizia ed urbanistica - Abusi - Reato - Art. 20 lett. a) L. 1985 n. 47 - Obbligo di esposizione estremi concessione edilizia - Inosservanza - Configurabilità del reato.
1. La violazione dell'obbligo di esposizione, sul luogo di una costruzione, del cartello indicante gli estremi della concessione edilizia integra il reato di cui all'art. 20 lett. a) L. 28 febbraio 1985 n. 47, qualora il regolamento edilizio o la concessione lo prescrivano espressamente. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso del P.M. avverso sentenza di assoluzione, il Pretore aveva osservato che mancava la prova della contestata violazione non avendo l'accusa prodotto in atti la concessione edilizia di cui si assumeva violata la prescrizione relativa alla mancata esposizione).

1a. Ved. nota 1a. a C. Stato IV 4 ottobre 1994 n. 1100.R
L. 28 febbraio 1985 n. 47, art. 20, lett. a) R

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