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Sent.C. Cass. 03/12/1994, n. 10365

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1. Ingegneri ed architetti - C.N.P.I.A. - Trattamento pensionistico ex art. 6 l. 1971 n. 1046 - Portata - Art. 7 L. 1988 n. 544 - Applicabilità - Esclusione.
1. La previsione dell'art. 7 della L. 29 dicembre 1988 n. 544, secondo cui i trattamenti pensionistici corrisposti dalle Casse di previdenza per i liberi professionisti non possono essere d'importo inferiore a quello minimo a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti, non trova applicazione per la fattispecie del trattamento pensionistico previsto per gli iscritti alla Cassa di previdenza per gli ingegneri architetti dalla norma transitoria dell'art. 6 della L. 11 novembre 1971 n. 1046 - in alternativa al rimborso dei contributi - in misura ridotta in proporzione agli anni di contribuzione.


L. 11 novembre 1971 n. 1046, art. 6 R; L. 29 dicembre 1988 n. 544, art. 7R

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