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Sent.C. Cass. 29/11/1994, n. 10218

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1. Appalti - Difetti gravi dell'opera - Requisiti. 2. Appalti - Difetti gravi dell'opera - Denuncia all'appaltatore - Termine annuale - Decorrenza - Dal momento in cui il committente ha un apprezzabile grado di conoscenza del fenomeno e delle cause.
1. I gravi difetti dell'edificio idonei a configurare una responsabilità del costruttore nei confronti del committente o dell'acquirente, ai sensi dell'art. 1669 C.c. sono configurabili, al di fuori dell'ipotesi di rovina o di evidente pericolo di rovina, nei vizi che, senza influire sulla stabilità dell'opera, pregiudichino in modo grave il normale godimento e/o la funzionalità della medesima. (Nella specie, la Corte suprema ha confermato la sentenza del giudice di merito il quale aveva ritenuto gravi i difetti dell'edificio, consistenti in infiltrazioni di acqua piovana nel pianerottolo dell'ingresso e nella presenza di un velo d'acqua con forte odore di muffa in molti appartamenti). 2. Il termine di un anno per la denunzia dei gravi difetti, previsto dall'art. 1669, 1°c. C.c., a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente (o l'acquirente) abbia conseguito un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva - nella specie, attraverso un accertamento tecnico di parte - della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera.

1. e 2. Ved. Cass. 26 giugno 1992 n. 7924 R; 11 dicembre 1992 n. 13112 R, 2 settembre 1992 n. 10106 R 1a. e 2a. Ved. nota 1a. a Cass. 28 ottobre 1994 n. 8904.R
C.c. art. 1669

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