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Sent. C. Giustizia UE 20/12/2017, n. C-226/16

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Rinvio pregiudiziale - Energia - Settore del gas - Sicurezza dell’approvvigionamento di gas - Regolamento (UE) n. 994/2010 - Obbligo per le imprese di gas naturale di adottare misure dirette a garantire l’approvvigionamento di gas dei clienti protetti - Articolo 2, secondo comma, punto 1 - Nozione di «clienti protetti» - Articolo 8, paragrafo 2 - Obbligo supplementare - Articolo 8, paragrafo 5 - Possibilità per le imprese di gas naturale di soddisfare il loro obbligo a livello regionale o dell’Unione - Normativa nazionale che impone ai fornitori di gas un obbligo supplementare di stoccaggio di gas il cui ambito di applicazione include clienti che non rientrano tra i clienti protetti ai sensi del regolamento n. 994/2010 - Obbligo di stoccaggio che deve essere soddisfatto per l’80 % nel territorio dello Stato membro di cui trattasi.

1) L’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento UE n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas e che abroga la direttiva 2004/67/CE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che impone ai fornitori di gas naturale un obbligo di stoccaggio di gas il cui ambito di applicazione comprende clienti che non compaiono tra i clienti protetti enumerati all’articolo 2, secondo comma, punto 1, del suddetto regolamento, purché siano rispettate le condizioni previste nella prima di tali disposizioni, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

2) L’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento UE n. 994/2010 deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che impone ai fornitori di gas naturale di rispettare i loro obblighi di detenere scorte di gas, al fine di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento in caso di crisi, necessariamente ed esclusivamente attraverso infrastrutture situate nel territorio nazionale. Nella fattispecie, è compito, tuttavia, del giudice del rinvio verificare se la facoltà, offerta dalla normativa nazionale all’autorità competente, di tenere conto degli altri «strumenti di modulazione» di cui dispongono i fornitori considerati garantisca a questi ultimi l’effettiva possibilità di adempiere i loro obblighi a livello regionale o dell’Unione europea.

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