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Sent.C. Cass. 09/07/1994, n. 6500

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1. Consulenza tecnica d'ufficio - Compenso - Relativo a progetto di utilizzazione - Liquidazione a percentuale e non a vacazione. 2. Consulenza tecnica d'ufficio - Compenso - Nomina di più consulenti - Presunzione di collegialità dell'incarico - Conseguenze.
1. In tema di onorari dovuti al consulente tecnico d'ufficio per operazioni eseguite su disposizioni dell'Autorità giudiziaria, l'incarico avente ad oggetto la realizzazione di un progetto di utilizzazione edificatoria di un'area (da controllare nella sua esatta estensione e dimensione alla stregua degli atti di provenienza) in base alle norme dettate dal programma di fabbricazione del Comune, ancorché comporti una pluralità di accertamenti, non esclude l'unicità dell'incarico stesso, il quale deve farsi rientrare, in base al criterio analogico sancito come regola generale dall'art. 3 L. 8 luglio 1980 n. 319, nelle ipotesi tipiche contemplate dall'art. 12 D.P.R. 14 novembre 1983 n. 820, con la conseguenza che al suo riguardo deve trovare applicazione il criterio di liquidazione a percentuale ai sensi dell'art. 2 cit., essendo possibile, data l'analogia delle situazioni, l'inquadrabilità dell'indagine nelle voci specificamente indicate nelle tariffe, con esclusione quindi del criterio di determinazione dell'onorario in base alle vacazioni di cui all'art. 4 legge n. 319 del 1980 cit., che può trovare applicazione solo in via sussidiaria e residuale limitatamente ai casi in cui manchi una previsione delle tariffe e non sia logicamente giustificata e possibile un'estensione analogica delle ipotesi tipiche di liquidazione in base al criterio delle percentuali. 2. A norma dell'art. 6 L. 8 luglio 1980 n. 319 sui nuovi compensi ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori), nel caso di nomina di più periti, la collegialità dell'incarico (la quale comporta la determinazione di un compenso globale pari all'importo spettante ad un solo perito con l'aumento del 40%, per ciascuno degli altri esperti) costituisce la regola e, pertanto, non occorre che risulti prevista dall'atto di affidamento del mandato, atto dal quale deve invece chiaramente risultare la previsione della singolarità dell'incarico, configurandosi la stessa (non desumibile ex post soltanto dal fatto che l'incarico sia stato svolto personalmente e per l'intero da ciascuno dei consulenti) come eccezione al principio di collegialità ed essendo la relativa previsione necessaria perché le parti abbiano un'esatta cognizione del modo di esplicazione del mandato.

1. Il citato art. 12 stabilisce, nel 2° comma il compenso per la perizia o consulenza in materia di rilievi topografici, planimetrici e altimetrici, comprese le triangolazioni e poligonazioni, la misura dei fondi rustici, i rilievi di strade, canali, fabbricati, centri abitati e aree fabbricabili. 2. Conf. Cass. 9 marzo 1988 n. 2371 (GIU 1/89, 652).
L. 8 luglio 1980 n. 319, artt. 2, 3, 4, 6 R; D.P.R. 14 novembre 1983 n. 820 [R=DPR82083]; D.P.R. 27 luglio 1988 n. 352 R L. 8 luglio 1980 n. 319, art. 6R

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