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Sent.C. Cass. 21/04/1994, n. 3812

45141 45141
1. Consulente tecnico d'ufficio - Compenso - Decreto di liquidazione - Impugnazione - Termine di 20 giorni ex art. 11, 5° c., L. 1980 n. 319 - Natura perentoria.
1. Il termine di venti giorni dall'avvenuta comunicazione per la proposizione del ricorso contro il decreto di liquidazione del compenso al consulente tecnico (art. 11 L. 8 luglio 1980 n. 319) deve considerarsi perentorio, ancorché la legge non lo dichiari espressamente tale, attesa la sua natura di termine di impugnazione; ne consegue che la questione della tempestività del gravame, per il suo carattere pregiudiziale, in quanto attinente all'esistenza di un presupposto processuale, deve essere risolta d'ufficio dal giudice e che la decadenza va ravvisata per il solo fatto materiale del trascorrere del tempo, indipendentemente dalle situazioni soggettive ed oggettive verificatesi medio tempore, salve le eccezioni tassativamente previste dalla legge.

1. Conf. Cass. 27 luglio 1988 n. 4777 R
L. 8 luglio 1980 n. 319, art. 11R

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