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Sent. C. Cass. 21/05/1994, n. 5002

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1. Appalti - Difetti gravi (o rovina o pericolo di rovina) dell'opera - Responsabilità ex art. 1669 C.c. - Natura extracontrattuale - Azione dell'acquirente nei confronti del costruttore - Ammissibilità - Difetti gravi dell'edificio - Nozione. 2. Danni - Risarcimento danni da inadempimento contrattuale o illecito extracontrattuale - Debito di valore - Conseguenza - Maggior danno ex art. 1224, 2°c., C.c.

1. La responsabilità per rovina o gravi difetti di edificio sancita dall'art. 1669 C.c. per finalità di ordine generale ha natura extracontrattuale ed opera non solo a carico dell'appaltatore nei confronti del committente, ma anche a carico del costruttore nei confronti dell'acquirente; per la configurabilità della responsabilità suddetta vanno ritenuti gravi difetti dell'edificio non solo quelli costruttivi che possono pregiudicare la sicurezza o la stabilità del fabbricato, ma anche quelli da cui deriva un apprezzabile danno alla funzione economica o una sensibile menomazione del normale godimento dell'edificio stesso, come nel caso di difetti incidenti sull'impianto centralizzato di riscaldamento, conseguendone grave limitazione al normale godimento delle abitazioni.

2. L'obbligazione di risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale costituisce al pari dell'obbligazione risarcitoria per responsabilità extracontrattuale o aquiliana un debito non di valuta ma di valore, sicché deve tenersi conto della svalutazione monetaria frattanto intervenuta senza necessità che il creditore alleghi e dimostri un danno maggiore ai sensi dell'art. 1224, 2° c., C.c.

1a. Ved. nota 1a. a Cass. 2 maggio 1994 n. 4198.R


C.c. art. 1669

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