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Sent.C. Cass. 21/04/1994, n. 3794

45107 45107
1. Appalti - Difetti o difetti gravi - Vizi costruttivi e vizi di difformità - Estremi rispettivi - Artt. 1669 e 1667 C.c. - Sussistenza dell'una o altra ipotesi - Accertamento del giudice di merito.
1. In tema di appalto, l'art. 1669 C.c., disciplina essenzialmente le conseguenze dannose dei vizi costruttivi che incidano negativamente ed in maniera profonda sugli elementi strutturali essenziali e, quindi, sulla solidità, efficienza e durata dell'opera, laddove l'art. 1667, che prevede la garanzia per i vizi, riguarda l'ipotesi delle costruzioni che non corrispondano alle caratteristiche del progetto e del contratto d'appalto e che siano state costruite senza osservare le regole della tecnica; l'accertamento relativo alla suscettibilità dei difetti in concreto riscontrati a pregiudicare o meno la conservazione ed il godimento della costruzione ed a ricadere, quindi, rispettivamente nella previsione dell'art. 1669 od in quella dell'art. 1667 C.c., con conseguente applicazione della diversa corrispondente disciplina in tema di decorrenza e durata dei termini di decadenza e prescrizione, costituisce accertamento di merito sottratto al sindacato di legittimità se adeguatamente motivato.


C.c. artt. 1667 e 1669 ; C.p.c. art. 360

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