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Sent. C. Cass. pen. 05/11/1993, n. 437

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1. Prevenzione infortuni - Lavori eseguiti su una vasca - Altezza superiore a due metri dal suolo - Assenza di accorgimenti idonei a prevenire cadute - Reato ex art. 16 D.P.R. n. 164/1956 - Sussistenza - Inclinazione della vasca - Irrilevanza.
1. Nel caso di lavoro eseguito sulle pareti di una vasca (nella specie, di raccolta d'acqua) ad altezza superiore a due metri dal suolo, senza che siano stati predisposti accorgimenti idonei a prevenire la caduta di operai, è irrilevante, ai fini dell'esclusione del reato di cui all'art 16 D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164, la circostanza che l'inclinazione sia compresa tra il 30 per cento e il 45 per cento, poiché anche siffatta pendenza richiede l'adozione di idonee opere di precauzione da parte del datore di lavoro; infatti la norma in esame ha carattere assoluto ed è intesa a proteggere il lavoratore in ogni momento della sua attività che si svolga ad altezza superiore ai due metri dal suolo con pericolo di caduta.

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