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Sent. C. Cass. 03/11/1995, n. 11452

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia pericolosa - Responsabilità ex art. 2050 Cod. civ. - Anche in cantieri inattivi.
1. Ai fini dell'imputazione della responsabilità per danni derivanti da attività pericolosa, ai sensi dell'art. 2050 Cod. civ., il carattere della pericolosità di un'attività edilizia è ravvisabile non solo nel caso di cantiere attivo (fase dinamica), ma anche se questo è inattivo (fase statica), soprattutto quando comporti rilevanti opere di trasformazione o di rivolgimento o di spostamento di masse terrose, nonché scavi profondi ed interessanti vaste aree, con la creazione (nella specie, per la costruzione di uno stadio) di notevoli dislivelli.

1. ved. Cass. 12 dicembre 1988 n. 6739 R (In tema di responsabilità per attività pericolose). 1a. Come nota 1a. e 2a. a C. Stato V 3 ottobre 1995 n. 1372.R
Cod. civ. art. 2050

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