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Sent. C. Stato 12/06/1995, n. 894

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1. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Contributo di costruzione - Non è dovuto in caso di rinuncia alla concessione o mancata edificazione.
1. Il contributo di edificazione di cui all'art. 3 L. 28 gennaio 1977 n. 10 è strettamente connesso al concreto esercizio della facoltà di edificare, per cui non è dovuto in caso di rinuncia o di mancato utilizzo della concessione.

1a. Come nota 1a. a Tsa 4 aprile 1995 n. 32.R
[L. 28 gennaio 1977 n. 10, art. 3 R

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