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Sent.C. Cass. 11/04/1995, n. 4166

44809 44809
1. Consulente tecnico d'ufficio - Compenso - Liquidazione - Procedimento di opposizione - Poteri del giudice - Elaborato non rispondente ai quesiti - Esclusione del compenso.
1. Nel procedimento di opposizione al provvedimento che liquida il compenso al consulente tecnico, ai sensi dell'art. 11 L. 8 luglio 1980 n. 319, non compete al giudice la valutazione dell'influenza e dell'utilità della consulenza tecnica (il cui apprezzamento è riservato al giudice della controversia in sede di cognizione del merito), bensì quella circa la rispondenza dell'opera svolta dall'ausiliario ai quesiti postigli; ne consegue che, nel caso in cui tutto l'elaborato debba ritenersi fuori d'opera rispetto al quesito, al consulente non spetta alcun compenso.

1. Ved. in particolare Cass. 18 marzo 1992 n. 3342 R
L. 8 luglio 1980 n. 319, art. 11 R

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