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Sent.C. Cass. 23/02/1995, n. 2035

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1. Appalti oo.pp. - Prevenzione infortuni - Responsabilità dell'appaltatore - Ex art. 2087 Cod. civ. - Principio di portata generale - Norme specifiche per il settore delle costruzioni ex D.P.R. n. 164/1956. 2. Appalti oo.pp. - Prevenzione infortuni - Obblighi appaltatore - Tutela della sicurezza del lavoratore - Norme che prevedono la guida di un capo squadra o di preposto - Osservanza.
1. La responsabilità del datore di lavoro in materia di infortuni è fondata sul disposto dell'art. 2087 Cod. proc. civ., in base al quale l'imprenditore è tenuto ad adottare, nell'esercizio dell'impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro; rispetto alla norma suddetta, che impone all'imprenditore un obbligo generale di diligenza - la cui violazione determina la responsabilità del datore di lavoro sul quale incombe l'onere di provare di aver adottato tutte le misure di prevenzione necessarie e che l'infortunio non è causalmente ricollegabile all'inosservanza di tale obbligo - le disposizioni legislative in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, quali il D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164 relativo alla materia delle costruzioni, hanno carattere applicativo del più ampio principio in essa contenuto e le misure che tali disposizioni prevedono hanno carattere meramente esemplificativo, con la conseguenza che la loro osservanza non esaurisce il dovere generale di adottare ogni misura idonea a proteggere l'incolumità dei lavoratori dipendenti. 2. Le norme di tutela della sicurezza del lavoratore, in base alle quali si richiede che determinati lavori siano guidati da un capo squadra o da un preposto, sono soddisfatte solo quando un lavoratore dotato della necessaria qualificazione tecnica per lo svolgimento di tale incarico sia stato espressamente investito di un siffatto ruolo, non essendo sufficiente che uno dei lavoratori abbia una qualifica che in astratto lo abiliterebbe a svolgere mansioni diverse da quelle alle quali è di solito addetto.

1. Ved. Cass. 12 gennaio 1973 n. 104.[R=W12GE73104] 2. Conf. Cass. 27 febbraio 1988 n. 2094.[R=W27F882094] 1a. e 2a. Come nota 1a. a Cass 18 gennaio 1995 n. 517.R
Cod. civ. art. 2087 ; D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164 R

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