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Sent.C. Cass. 30/01/1995, n. 1081

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1. Appalti - Difetti gravi dell'opera - Azione di responsabilità - Parti comuni - Legittimazione attiva di condomini ed amministratore - Soggetti legittimati passivamente - Individuazione. 2. Appalti - Difetti gravi dell'opera - Nozione.
1. All'azione di responsabilità per gravi difetti della costruzione, di cui all'art. 1669 C.c.) relativa a parti comuni di un edificio condominiale (nella specie, impianto di riscaldamento) è abilitato, oltre ai condomini, l'amministratore del condominio, a norma degli artt. 1130 n. 4 e 1131 C.c., non essendo, pertanto, necessaria una delibera dell'assemblea dei condomini, mentre soggetto passivo della responsabilità prevista dalle norme innanzi citate può essere non soltanto chi abbia eseguito la costruzione in dipendenza di un contratto di appalto, bensì qualunque costruttore che abbia realizzato l'immobile con gestione diretta. 2. I gravi difetti della costruzione, che danno luogo alla garanzia prevista dall'art. 1669 C.c., non si identificano con quei fenomeni che influiscono sulla stabilità dell'edificio, giacché in tal caso finirebbero per identificarsi con l'ipotesi, espressamente prevista nell'art. cit., del pericolo di rovina, bensì possono consistere in tutte le alterazioni che, pur riguardando direttamente una parte dell'opera, incidano sulla struttura e funzionalità globale, menomando apprezzabilmente il godimento dell'opera medesima (nella specie, gravi difetti di costruzione dell'impianto centralizzato di riscaldamento).

1. Ved. Cass. 28 settembre 1973 n. 2429.[R=W28S732429] 2. Ved. Cass. 21 maggio 1994 n. 5002 R, 30 luglio 1982 n. 4369.[R=W30L824369] 1a. e 2a. Come nota 1a. a Cass. 10 gennaio 1995 n. 245.R
Cod. civ. artt. 1130 n. 4, 1131; Cod. civ. art. 1669

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A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
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Questo articolo approfondisce dettagliatamente, attraverso un’analisi puntuale della normativa nazionale e della giurisprudenza di legittimità, la responsabilità dell’appaltatore nei confronti del committente per gravi vizi costruttivi di immobili. Possono incorrere in tale responsabilità, in concorso con l’appaltatore, anche il direttore lavori e il progettista.
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