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Sent. C. Stato 28/01/1992, n. 78

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1. Edilizia ed urbanistica - Sospensione dei lavori - Art. 32 L. 1942 n. 1150 - Per illegittimità della concessione non formalmente accertata - Inammissibilità. 2. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Annullamento d'ufficio - Per assenza di piano particolareggiato - Motivazione insufficiente.
1. Ai sensi dell'art. 32 L. 17 agosto 1942 n. 1150, la sospensione dei lavori è rigorosamente circoscritta all'ipotesi di lavori iniziati senza licenza ovvero eseguiti in difformità delle previsioni urbanistiche o dal progetto approvato, escludendosi l'applicazione della misura sospensiva ai casi di illegittimità della licenza, non ancora accertata con formale provvedimento. 2. L'assenza di piano particolareggiato, pur previsto dal piano regolatore generale, non legittima ex se, sotto il profilo della valutazione dell'interesse pubblico specifico, l'autoannullamento di una concessione edilizia precedentemente rilasciata.

1. Per l'art. 32 (Attribuzioni del Sindaco per la vigilanza sulle costruzioni) L. 17 agosto 1942 n. 1150 - come sostituito dal Capo 1 (artt. 3 a 23) della L. 28 febbraio 1985 n. 47 2. L'art. 13 (Contenuto dei piani particolareggiati) della Legge urbanistica L. 17 agosto 1942 n. 1150 , stabilisce che: (1° c.) «Il piano regolatore generale è attuato a mezzo di piani particolareggiati di esecuzione nei quali devono essere indicate le reti stradali e i principali dati altimetrici di ciascuna zona e debbono inoltre essere determinati: le masse e le altezze delle costruzioni lungo le principali strade e piazze; gli spazi riservati ad opere od impianti di interesse pubblico; gli edifici destinati a demolizione o ricostruzione ovvero soggetti a restauro o a bonifica edilizia; le suddivisioni degli isolati in lotti fabbricabili secondo la tipologia indicata nel piano; gli elenchi catastali delle proprietà da espropriare o da vincolare; la profondità delle zone laterali a opere pubbliche, la cui occupazione serva ad integrare le finalità delle opere stesse ed a soddisfare prevedibili esigenze future». (2° c.) «Ciascun piano particolareggiato di esecuzione deve essere corredato dalla relazione illustrativa e dal piano finanziario di cui al successivo art. 30».
L. 17 agosto 1942 n. 1150 art. 32R

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