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Sent. C. Cass. 22/05/1992, n. 6164

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1. Edilizia ed urbanistica - Piani regolatori comunali - Lottizzazione di aree fabbricabili - Compravendita di terreni abusivamente lottizzati - Terreno facente parte di una lottizzazione non autorizzata - Vendita stipulata prima dell'entrata in vigore della L. 1985 n. 47 - Mancata conoscenza dell'abuso da parte dell'acquirente - Annullabilità del contratto ex art. 31 L. 1942 n. 1150 come modificato dall'art. 10 della L. 1967 n. 765. 2. Edilizia ed urbanistica - Piano di lottizzazione - Vendita di porzione di terreno edificabile - Non implica realizzazione di lottizzazione soggetta ad autorizzazione ex art. 31, 4° c., L. 1942 n. 1150.
1. Al fine della validità di vendita di un terreno facente parte di una lottizzazione, che sia stata stipulata prima dell'entrata in vigore della L. 28 febbraio 1985 n. 47, devesi avere riguardo invece alla disciplina normativa di cui all'art. 31 della L. urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150, come modificato dall'art. 10 della L. 6 agosto 1967 n. 765 (legge ponte), il quale prevede, ove quella lottizzazione non sia autorizzata, l'annullabilità del contratto, su istanza dell'acquirente ignaro dell'abuso, non la nullità (contemplata invece dall'art. 18 di detta legge n. 47 del 1985). 2. Ai sensi e nel vigore dell'art. 31, 4° c., L. 17 agosto 1942 n. 1150, come modificato dall'art. 10 L. 6 agosto 1967 n. 765, la vendita di una porzione di terreno edificabile, facente parte di un fondo di maggiore estensione di proprietà del venditore, non implica di per sé la realizzazione da parte di quest'ultimo di una lottizzazione soggetta a preventiva autorizzazione, ricorrendo tale ipotesi soltanto quando il frazionamento di un terreno edificabile si accompagni alla predisposizione delle opere di urbanizzazione occorrenti per una pluralità di insediamenti.

1. Ved. Cass. 23 maggio 1990 n. 4655 [R=W23MA904655] (Nella vigenza della L. urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150, prima delle modificazioni introdotte con la L. 6 agosto 1967 n. 765, l'abusività della lottizzazione rilevata esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione). 2. Conf. Cass. 29 marzo 1989 n. 1521 [R=W29M891521] e 10 luglio 1985 n. 4107.[R=W10L854107]
L. 17 agosto 1942 n. 1150, art. 31R; L. 6 agosto 1967 n. 765, art. 8, 10R; L. 28 febbraio 1985 n. 47, art. 18R

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