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Sent.C. Cass. 22/04/1992, n. 4825

44457 44457
1. Geometri - C.N.P.A. - Diritto - Previa cancellazione dall'albo - Decorrenza del diritto.
1. Ai sensi dell'art. 14 L. 4 febbraio 1967 n. 37 (contenente disposizioni sul riordinamento della Cassa di previdenza ed assistenza a favore dei geometri), la cancellazione dall'albo professionale rappresenta - con i presupposti attinenti alla permanente ed assoluta incapacità all'esercizio della professione ed al maturato periodo di iscrizione - un fatto costitutivo del diritto alla pensione di invalidità, che pertanto non può decorrere, in relazione al disposto dell'art. 18 2° c. legge cit., dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è presentata la domanda, ove tale momento preceda la realizzazione del predetto requisito costitutivo.

1. Ved. Cass. 3 dicembre 1987 n. 9004 [R=W3D879004](La cancellazione dall'albo è condizione necessaria per il diritto alla pensione d'invalidità).
L. 4 febbraio 1967 n. 37, att. 14 e 18 R

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