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Sent. C. Cass. pen. 18/03/1992, n. 4488

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1. Prevenzione infortuni - Misure di sicurezza - Lavorazioni rumorose - D.P.R. 1991 n. 277 - Natura rafforzativa del D.P.R. 1956 n. 303 - Principio della massima sicurezza possibile - Indice di riferimento. 2. Prevenzione infortuni - Misure di sicurezza - Lavorazioni rumorose - Rispetto dei c.d. valori limite - Insufficienza ex se - Obbligo di ridurre gli agenti nocivi - Adozione di misure ordinarie di diligenza - Necessità.
1. Il D.L.vo 15 agosto 1991 n. 277 integra e rafforza il D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303 in materia di rumore,. infatti l'art. 42, 1° c. D.P.R. n. 277 cit. (sanzionato penalmente a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti e perfino dei preposti dagli artt. 50 lett. a) e 51 lett. a) D.P.R. n. 277 suddetto) stabilisce il principio fondamentale secondo cui occorre «ridurre al minimo, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, i rischi derivanti da esposizione al rumore mediante misure tecniche organizzativi e procedurali, concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla fonte»; il principio della massima sicurezza possibile già sancito nell'art. 24 D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303, è ribadito dal legislatore con il D.P.R. 15 agosto 1991 n. 277, con riferimento non alle sole prescrizioni ed acquisizioni tecniche, ma anche ad altre misure «organizzative e procedurali». 2. Nel sistema della nuova normativa (D.P.R. 15 agosto 1991 n. 277) i cosiddetti valori limite, se da una parte introducono un elemento di maggiore certezza, dall'altra stabiliscono una precisa linea di demarcazione tra innocuo e nocivo, sicché il semplice rispetto di tali indicatori e delle disposizioni di segnalazione e controllo dei rischi, non pare sufficiente ad esimere da colpa gli imprenditori, tutte le volte che, pur avendo la concreta possibilità non solo economica di eliminare o ridurre gli agenti nocivi, siano rimasti inerti o si siano limitati ad adottare le semplici misure soggettive di prevenzione e la conferma di questa impostazione è data proprio dal principio, sanzionato penalmente, enunciato nell'art. 41, 1° c., D.P.R. 15 agosto 1991 n. 277 che rafforza l'art. 24 D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303 nel caso in cui si enunci l'obbligo di ridurre al minimo i rischi da rumore, senza alcun accenno a valori limite, e quindi, anche nell'ipotesi in cui si rimanga al di sotto di tali limiti, ove si accerti in concreto la mancata adozione di misure ordinarie di diligenza.

1. e 2. Il D.L.vo 15 agosto 1991 n. 277 (Attuazione delle Direttive n. 80/188/CEE n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della L. 30 luglio 1990 n. 212)
[D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303, art. 24 R; D. L.vo 15 agosto 1991 n. 277, art. 42, 1° c., art. 50 lett. a) e art. 51 lett. a)R (D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303, art. 24; D.L.vo 15 agosto 1991 n. 277, art. 41, 1° c.)R

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