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Sent. C. Cass. 28/07/1992, n. 9041

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Principio della prevenzione - Applicabilità - Limite - Sopraelevazione - Osservanza distanza proporzionale alle altezze degli edifici - Necessità - Inapplicabilità della prevenzione. .
1. In considerazione del fatto che il principio della prevenzione a favore di colui che per primo costruisca o sopraelevi non può comportare il pregiudizio del diritto del confinante di utilizzare in pari misura l'edificabilità del proprio fondo quando sia imposta in assoluto una distanza tra edifici proporzionale alle rispettive altezze, ciascuno dei proprietari, anche nel caso di sopraelevazione di un proprio edificio preesistente all'entrata in vigore della L. 6 agosto 1967 n. 765, deve osservare dal confine una distanza tale che in relazione all'altezza assicuri al vicino il diritto di costruire ad una pari distanza dal confine stesso un edificio di uguale altezza.

1. Conf. Cass. 6 maggio 1987 n. 4200[R=W6MA874200].
L. 6 agosto 1967 n. 765, c.d. «Legge ponte» R

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