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Sent. C. Stato 06/11/1992, n. 1171

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1. Edilizia ed urbanistica - Abusi - Mutamento destinazione d'uso - In costanza L. 1942 n. 1150 - Sanzione - Illegittimità - Anche per abuso permanente.
1. La circostanza che il mutamento di destinazione d'uso dell'immobile costituisca abuso permanente non legittima l'applicazione di sanzioni per mutamenti avvenuti antecedentemente all'entrata in vigore della legge che ha imposto in tali casi la previa autorizzazione. (Nella fattispecie, il mutamento di destinazione d'uso era avvenuto in costanza della L. 17 agosto 1942 n. 1150).

1. Per individuare i casi in cui sussiste modifica della destinazione d'uso rilevante ai fini della sanzionabilità dell'abuso ex L. 28 febbraio 1985 n. 47, occorre tener conto anzitutto delle oggettive attitudini funzionari acquisite dal bene stesso dopo i lavori (Ved. C. Stato V 20 febbraio 1990 n. 163).[R=WCS20F90163]
[Cost. art. 25 ; Pre leggi art. 11; L. 17 agosto 1942 n. 1150 R; L. 6 agosto 1967 n. 765 R; L. 28 gennaio 1977 n. 10 R

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